Art. 1.
(Trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie).

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Ai componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali sono erogati, fino al 31 dicembre 2007, compensi fissi mensili nelle seguenti misure:

          a) presidenti delle commissioni regionali: 1.000 euro;

          b) presidenti delle commissioni provinciali: 800 euro;

          c) presidenti di sezione regionale: 700 euro;

          d) presidenti di sezione provinciale: 600 euro.

      2. I compensi fissi dei componenti delle commissioni tributarie non compresi tra quelli indicati al comma 1 restano stabiliti, sino alla data del 31 dicembre 2007 di cui al citato comma 1, nella misura vigente.
      3. I compensi variabili dei componenti delle commissioni tributarie spettano esclusivamente ai membri del collegio giudicante in misura di 26 euro ciascuno, oltre a 10 euro per il giudice relatore.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i componenti delle commissioni tributarie assolvono i loro compiti con la partecipazione ad una udienza settimanale e con recupero nell'anno delle udienze eventualmente non tenute sino a coprire nel medesimo anno il numero complessivo di quaranta udienze.
      5. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2008 di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze è stabilito il trattamento economico della magistratura tributaria, determinato attraverso la diretta correlazione con quello dei magistrati ordinari, in percentuale diversificata

 

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con riguardo alle diverse funzioni espletate nell'ambito della magistratura tributaria, rispetto a quello tabellare di base corrispondente alla qualifica di giudice di tribunale».